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I parcheggi condominiali sono diventati con il tempo un problema che non si poteva affrontare in maniera semplice e locale, quindi si è giunti alla redazione delle prime leggi, nel 1967, che ne regolamentassero le costruzioni e le assegnazioni. Fino quindi alla fine degli anni sessanta solamente il costruttore poteva scegliere come gestire gli spazi annessi agli edifici e le loro destinazioni. Purtroppo questa tendenza ha portato a massimizzare le cubature in favore di unità abitative e commerciali rispetto ad uno sfruttamento che prendesse in considerazione altre tipologie di esigenze. La prima legge che regolamentò i parcheggi condominiali fu la 765 del 1967 che obbligò i costruttori a destinare una parte della superficie assegnata per la costruzione ai parcheggi. Negli anni poi sono state fatte delle modifiche e delle integrazioni che hanno portato a fissare per i parcheggi un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
Le aree destinate a parcheggio sono comunque non solo pertinenziali al condominio, ma possono essere trasferite in maniera autonoma, anche se non è prevista un'area eccedente a quella assegnata. Le aree destinate invece ad autorimesse comuni e non a box che sono di esclusiva proprietà devono essere regolamentate in maniera locale e sono di competenza dell'amministratore secondo l'articolo 1130 che fissa le norme per l'utilizzo dei beni comuni. In questo modo è obbligo dell'amministratore garantire un adeguato godimento delle cose comuni a tutti i condomini. In caso quindi sia presenta un parcheggio al quale possono accedere tutti i condomini, l'amministratore può eseguire delle delimitazioni per suddividere l'area in singoli parcheggi. I parcheggi condominiali comunque non vengono assegnati in relazione ai millesimi di proprietà, ma devono essere deliberati in assemblea. La votazione deve passare con la maggioranza e con almeno 500 millesimi.
In caso di insufficiente presenza di parcheggi condominiali, l'assemblea può deliberare una turnazione dei posti, che quindi non verranno occupati contemporaneamente, ma in tempi differenti da diversi condomini. Anche in questo caso l'assegnazione non deve avvenire seguendo i millesimi di proprietà. Solitamente in questi casi particolari si procede con un sorteggio per garantire gli stessi diritti. In molti condomini esistono aree in cui il regolamento di condominio non prevede una destinazione d'uso specifica, come potrebbero essere i cortili o le aree di fronte alle abitazioni. In questa situazione i singoli condomini possono utilizzare lo spazio rispettando però le esigenze degli altri condomini. L'assemblea poi potrà decidere , con la maggioranza, che la destinazione d'uso non sia lesiva nei confronti dei condomini. Anche i giardini possono essere adibiti a parcheggio, purché il cambiamento della destinazione non danneggi nemmeno un condomino.
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