Cos'è l'usucapione

Origini dell’usucapione

Un antecedente nella storia dell'usucapione è l'antico usus, un istituto del diritto romano che era già disciplinato dalle XII tavole. Consisteva in un esercizio del potere concreto: perdurando per un anno oppure un biennio si otteneva l'acquisto in via definitiva del potere. Tramite l’usus per esempio si poteva anche acquistare un potere "di manus" su una donna.

Successivamente i romani crearono l’istituto relativo all'usucapio, che discendeva dall'usus, e che portava soltanto all'acquisto di una proprietà in seguito al possesso di una determinata cosa.

L’usucapio poteva riguardare sia cose mobili che cose immobili, sempre che si trattasse di "res corporalis". Erano escluse dall’usucapio, grazie a una disposizione che risaliva alle famose XII tavole, le cose rubate, ossia le "res furtivae", e anche le cose sottratte con violenza, le "res vi possessae".

Se vogliamo capire cos’è l’usucapione nel passato la prima documentazione scritta nella lingua volgare consiste nei "Placiti cassinesi", delle testimonianze durante una disputa per usucapione che riguardava un terreno.

diritto romano

AGQG Succulente Cactus Pianta da Vaso Fiori Fai da Te Adesivo murale Soggiorno Vivaio Divano Sfondo Adesivo Murale Vinile Poster Rimovibile

Prezzo: in offerta su Amazon a: 16,1€


Cos’è l’usucapione

Secondo la disciplina italiana può succedere che un determinato bene abbia un possessore per alcuni anni che non è il proprietario e quindi un proprietario che non è il possessore. Se questa situazione si protrae la legge determina una conseguenza precisa: il proprietario viene a perdere il suo diritto della proprietà e il possessore acquista quel diritto. Si chiama usucapione o anche prescrizione acquisitiva ed è un acquisto di una proprietà attraverso un possesso che è continuato durante un determinato periodo.

Per il nostro codice civile l’usucapione è un modo per l’acquisizione di una proprietà come conseguenza di un possesso pacifico, che non sia violento e sia ininterrotto, sia per un bene mobile che per un bene immobile, per un determinato periodo che sia di almeno venti anni. Trascorso questo periodo, il giudice deve accertare questo effettivo possesso e può decretare il passaggio di proprietà del bene in oggetto.

    Rotring (S0220721) Righello Triangolare con Scala di Riduzione per Misurazioni, T6

    Prezzo: in offerta su Amazon a: 16,88€


    Tempi per l’usucapione

    contesa Per comprendere bene cos’è l’usucapione è bene conoscere anche il tempo per poter usufruire dell’usucapione che varia, in base alla legge, a seconda del tipo di bene.

    Per i beni immobili il periodo è di 20 anni. Invece per i beni che sono immobili e acquistati da colui che non è proprietario con buona fede, ma secondo un titolo atto a trasferire quella proprietà e debitamente trascritto, il tempo necessario per l’usucapione è di 10 anni a partire dalla trascrizione.

    Per tutti i beni mobili il tempo è di 20 anni.

    Per beni mobili che sono stati acquistati senza il titolo idoneo e sono stati posseduti con buona fede il tempo è ridotto a 10 anni, mentre se sono stati posseduti con mala fede il tempo risale a 20 anni.

    Per quei beni mobili che sono iscritti nei pubblici registri e acquistati con buona fede secondo un titolo idoneo e debitamente trascritto il tempo è 3 anni dalla trascrizione, mentre per gli stessi beni mobili iscritti, se manca una delle due condizioni citate il tempo torna a 10 anni.


    Cos'è l'usucapione: Come interrompere l’usucapione

    Il titolare del bene, pur sapendo cos’è l’usucapione, come si può difendere?

    Innanzitutto occorre sottolineare che ogni atto che "interrompa" l’usucapione deve essere intervenuto prima del termine dell’usucapione, altrimenti, se l’usucapione si è già verificata, ogni interruzione è senza effetto.

    Il proprietario del bene, al fine di bloccare l’usucapione, può o non può fare le seguenti azioni:

    - una diffida è inutile per interrompere l’usucapione, perché non interrompe affatto il possesso del bene;

    - per evitare l’usucapione il soggetto usucapiente non deve avere più il possesso. Il problema è come arrivare a questo risultato: difficilmente l’usucapiente lascia "volontariamente" il bene e il proprietario non si può riprendere il bene con la forza;

    - la soluzione alternativa, soltanto per beni immobili, è quella dell’art. 2653 che dispone una trascrizione per "gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili". Significa che un atto si può trascrivere e interrompere l’usucapione, ma bisogna capire se l’atto è idoneo per far perdere all’usucapiente il possesso.



    COMMENTI SULL' ARTICOLO