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Secondo la disciplina italiana può succedere che un determinato bene abbia un possessore per alcuni anni che non è il proprietario e quindi un proprietario che non è il possessore. Se questa situazione si protrae la legge determina una conseguenza precisa: il proprietario viene a perdere il suo diritto della proprietà e il possessore acquista quel diritto. Si chiama usucapione o anche prescrizione acquisitiva ed è un acquisto di una proprietà attraverso un possesso che è continuato durante un determinato periodo.
Per il nostro codice civile l’usucapione è un modo per l’acquisizione di una proprietà come conseguenza di un possesso pacifico, che non sia violento e sia ininterrotto, sia per un bene mobile che per un bene immobile, per un determinato periodo che sia di almeno venti anni. Trascorso questo periodo, il giudice deve accertare questo effettivo possesso e può decretare il passaggio di proprietà del bene in oggetto. ![]() | Rotring (S0220721) Righello Triangolare con Scala di Riduzione per Misurazioni, T6 Prezzo: in offerta su Amazon a: 16,88€ |
Per comprendere bene cos’è l’usucapione è bene conoscere anche il tempo per poter usufruire dell’usucapione che varia, in base alla legge, a seconda del tipo di bene.
Il titolare del bene, pur sapendo cos’è l’usucapione, come si può difendere?
Innanzitutto occorre sottolineare che ogni atto che "interrompa" l’usucapione deve essere intervenuto prima del termine dell’usucapione, altrimenti, se l’usucapione si è già verificata, ogni interruzione è senza effetto.Il proprietario del bene, al fine di bloccare l’usucapione, può o non può fare le seguenti azioni:- una diffida è inutile per interrompere l’usucapione, perché non interrompe affatto il possesso del bene;- per evitare l’usucapione il soggetto usucapiente non deve avere più il possesso. Il problema è come arrivare a questo risultato: difficilmente l’usucapiente lascia "volontariamente" il bene e il proprietario non si può riprendere il bene con la forza;- la soluzione alternativa, soltanto per beni immobili, è quella dell’art. 2653 che dispone una trascrizione per "gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili". Significa che un atto si può trascrivere e interrompere l’usucapione, ma bisogna capire se l’atto è idoneo per far perdere all’usucapiente il possesso.
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