Normative impianti elettrici

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Normative sugli impianti:la Legge 46/90

Dal secondo dopoguerra il Legislatore ha sentito l'esigenza di regolamentare la materia dell'installazione degli impianti elettrici per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei luoghi di lavoro. La Legge 46 del 5 marzo 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" ha introdotto per la prima volta una disciplina organica della materia. L'innovazione principale stava nel prevedere alcuni principi cardine da osservare nella realizzazione degli impianti elettrici: la previsione che in ogni abitazione dovesse essere installato un impianto realizzato "a regola d'arte", soggetto a manutenzione e gestione costante, l'affidamento del lavoro esclusivamente ad imprese abilitate dalla Camera di Commercio e il rilascio da parte dell'impresa realizzatrice al committente di una dichiarazione di conformità dell'impianto.

La marcatura CE

Il Decreto Legislativo 626/1996 in applicazione della Direttiva Comunitaria 93/68/CEE ha previsto l'obbligo che tutto il materiale, le apparecchiature e i componenti elettrici utilizzati nella realizzazione degli impianti riportino la marcatura CE, della Comunità Europea. La presenza di questo marchio sta a significare la corrispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni delle leggi comunitarie che disciplinano il settore. Il produttore al momento della realizzazione deve predisporre una dichiarazione di conformità del prodotto, il fascicolo tecnico e il manuale di installazione, uso e manutenzione. Nel caso in cui i materiali vengano prodotti in un paese extra-comunitario il costruttore è identificato con chi immette sul mercato il prodotto ed è quindi considerato dalla legge il responsabile in caso di violazioni.

Dalle Legge 46/90 al Decreto Ministeriale 37/2008

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008 ha riordinato le disposizioni sul tema degli impianti elettrici all'interno degli edifici e, se da un lato ha confermato i principi cardine introdotti dalla Legge 46/90, vale a dire la necessità di rivolgersi a imprese abilitate e il rilascio della dichiarazione di conformità, dall'altro ha introdotto interessanti novità. L'innovazione più rilevante riguarda la specificazione dell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti elettrici: per la prima volta viene superata la dicotomia di impianti industriali e civili, secondo la nuova Legge infatti tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, collocati al loro interno, a prescindere dalla destinazione d'uso devono sottostare alla disciplina sull'installazione. Le imprese già abilitate vengono mantenute tali ma, per quelle di nuova costituzione, sono introdotte regole più dettagliate.

Le novità del Decreto 37/2008

Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene introdotta una classificazione degli impianti. Per gli impianti elettrici è previsto l'obbligo di progettazione. Il progetto redatto da un professionista deve essere depositato, prima dell'esecuzione, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia in Comune. Vengono poi specificati i requisiti professionali che devono essere posseduti da chi installa l'impianto: gli elettricisti devono essere laureati o diplomati in materie attinenti o vantare esperienza professionale qualificata presso aziende del settore. Al termine del lavoro l'elettricista dovrà emettere la dichiarazione di conformità dell'impianto da depositare in Comune e agli sportelli della Camera di Commercio. Il proprietario dell'edificio è obbligato ad affidare i lavori a imprese abilitate e a consegnare alla società distributrice dell'energia elettrica copia della dichiarazione di conformità, pena la sospensione della fornitura.

Le sanzioni in tema di impianti elettrici

Un'altra importante innovazione introdotta dal Decreto Ministeriale 37/2008 è stata la previsione di sanzioni dettagliate per la mancata osservanza della legge. L'accertamento delle violazioni compete a Comuni, Vigili Urbani e autorità sanitarie mentre la competenza per l'erogazione delle sanzioni è in capo alla Camera di Commercio che emetterà un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui le imprese non siano in possesso dei requisiti di legge e una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro nel caso in cui non venga depositata la dichiarazione di conformità o venga depositata in modo irregolare. Nel caso di violazioni da parte dei professionisti nelle fasi di progettazione e collaudo sarà compito degli ordini professionali intervenire con provvedimenti disciplinari ad hoc.

Domande frequenti

  • Chi può installare un impianto elettrico domestico e quali documenti deve rilasciare?
    La normativa impone che gli interventi sugli impianti elettrici siano eseguiti esclusivamente da imprese abilitate, registrate presso la Camera di Commercio. Non è consentito il fai-da-te per questi lavori. A fine intervento, l’impresa è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità (DiCo), un documento fondamentale che certifica la regolarità tecnica dell’intervento. Questa documentazione va conservata dal proprietario e, in molti casi, comunicata anche all’azienda distributrice di energia per evitare sospensioni della fornitura.
  • Cosa cambia tra la vecchia Legge 46/90 e il Decreto 37/2008?
    Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha riorganizzato la materia, superando la distinzione precedente tra impianti industriali e civili: oggi qualsiasi impianto all’interno di un edificio, indipendentemente dall’uso, segue le stesse regole. Ha inoltre introdotto obblighi più specifici come la progettazione obbligatoria per certi interventi, il deposito del progetto allo Sportello Unico dell’Edilizia e requisiti professionali più definiti per gli elettricisti. Conferma però il principio base della Legge 46/90: solo imprese abilitate possono lavorare e devono rilasciare la DiCo.
  • Quali sanzioni si rischiano se non si rispetta la normativa sugli impianti?
    Le sanzioni variano in base alla violazione. Se un’impresa opera senza i requisiti necessari, può subire il divieto di proseguire l’attività. In caso di mancata o irregolare deposizione della Dichiarazione di Conformità, la Camera di Commercio applica una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. Inoltre, se il proprietario affida i lavori a ditte non abilitate o non consegna la DiCo al distributore elettrico, rischia la sospensione dell’erogazione di corrente. I professionisti responsabili di errori in fase progettuale o di collaudo rispondono invece davanti ai propri ordini professionali.
  • È obbligatorio avere un progetto per la sostituzione di un impianto elettrico?
    Sì, il Decreto 37/2008 introduce l’obbligo di progettazione per gli impianti elettrici. Il progetto, redatto da un professionista qualificato, deve essere depositato preventivamente presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune competente prima dell’inizio dei lavori. Questo passaggio garantisce che l’intervento sia pianificato correttamente secondo gli standard di sicurezza vigenti. Senza il deposito del progetto, l’impianto non può essere considerato conforme e la relativa Dichiarazione di Conformità potrebbe essere invalida.
  • Che cos’è la marcatura CE sui componenti elettrici e perché è importante?
    La marcatura CE indica che il materiale elettrico utilizzato rispetta le direttive europee di sicurezza e qualità. È obbligatoria per tutti i componenti immessi sul mercato europeo. Il produttore deve accompagnare il prodotto con dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico e manuale d’uso. Se un componente privo di marcatura CE causa danni o incidenti, la responsabilità ricade su chi lo ha immesso sul mercato. Utilizzare materiali certificati è essenziale per ottenere la Dichiarazione di Conformità valida dell’impianto.