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L'attestato di qualificazione energetica, contiene tutte le informazioni inerenti alle caratteristiche energetiche di un immobile e viene redatto da un professionista seguendo un modello tipico. Questo modello tipico deve contenere le seguenti informazioni principali: le caratteristiche principali dell'immobile, quali anno di costruzione, dimensioni ed eventuali ristrutturazioni effettuate nel corso degli anni, dati inerenti alle prestazioni energetiche dell'immobile allegati da un eventuale grafico e proposte su eventuali modifiche da effettuare per migliorare la classe energetica dell'edificio ed ottenere un più alto rendimento. In base a quanto previsto dall'art.6 comma 11. del DL 63/2013, l'attestato di qualificazione energetica, è facoltativo salvo i casi previsti dall'articolo 8, comma 2 del DLgs 192.
L'attestato di qualificazione energetica, deve essere redatto da un professionista qualificato che può aver partecipato alla progettazione o alla realizzazione dell'immobile. Il documento deve essere redatto e consegnato obbligatoriamente alla fine dei lavori presso il comune, nei seguenti casi, previsti dal DLgs 192: in caso di nuova costruzione di un immobile con una superficie maggiore di 1000 mq, in caso di demolizioni o ricostruzioni sopra i 1000 mq, in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, in caso di sostituzione di generatori di calore e in caso di ampliamento dell'immobile se viene superato il limite del 20%. L'attestato deve essere consegnato insieme alla dichiarazione di conformità delle opere presso il comune. Il direttore dei lavori che non consegna l'attestato di qualificazione energetica e la dichiarazione di conformità delle opere presso il comune, va incontro ad una sanzione pecuniaria dai 1000 ai 6000 euro.
La prima sostanziale differenza è caratterizzata dal soggetto che può redarre i due documenti. Mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere redatto da un professionista qualificato che ha preso parte ai lavori dell'edificio, l'attestato di prestazione energetica deve essere necessariamente redatto da un certificatore abilitato indipendente ed estraneo ai lavori. La seconda differenza è rappresentata dal fatto che nell'attestato di qualificazione energetica non è indicata la classe energetica dell'edificio, mentre nell'attestato di prestazione energetica è indicata su una scala da A a G. In linea di massima, oggi l'attestato di qualificazione energetica viene richiesto raramente, salvo i casi previsti dalla legge sopra citata, in quanto è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica.
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