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Solo i professionisti abilitati ai fini dell'attività energetica possono rilasciare tale documentazione. I certificatori possono essere tecnici abilitati sia come dipendenti di enti e organismi pubblici, sia appartenenti a società pubbliche o private, sia singoli professionisti iscritti ai relativi albi professionali. Occorre però che siano in tutti i casi abilitati all'esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti. Solo ricorrendo queste circostanze potranno rilasciare una certificazione energetica legalmente riconosciuta, che avrà validità dieci anni. Non tutte le Regioni hanno però un Albo di riconoscimento dei professionisti abilitati, e attraverso decreti regionali hanno modificato in parte le linee guida della Normativa nazionale, arrivando a stabilire situazioni in cui occorre la documentazione anche molto diversi fra regioni. Occorre pertanto, in caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico che potrà fornire informazioni più dettagliate sui regolamenti adottati dalla propria regione.
Le disposizioni di legge attualmente in vigore prevedono che l'acquirente o il locatario dichiarino, al momento della stipula dell'atto, di avere ricevuto copia della dichiarazione ACE e che una copia della stessa venga allegata all'atto. In caso contrario i soggetti interessati al trasferimento (venditore, acquirente, locatario e locatore) sono soggetti in solido e in parti uguali ad una sanzione amministrativa pecuniaria fra 3.000 e 18.000 euro, oltre all'obbligo di produrre la certificazione entro 45 giorni. Diverso il discorso se la certificazione energetica rilasciata non è veritiera: in questo caso sarà il tecnico certificatore ad essere soggetto a sanzione. Anche in questo caso vi è differenza da regione a regione. Quelle che hanno deliberato un proprio regolamento (attualmente Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento) prevedono sanzioni diversificate e sospensione dell'attività di attestatore per periodi diversi, mentre le altre fanno ancora riferimento alle disposizioni sanzionatorie nazionali riportate nel decreto n.192 del 2005, successivamente modificato ed integrato.
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