Cartellonistica di cantiere

Quando esporre la cartellonistica di cantiere

La cartellonistica di cantiere deve essere esposta all'esterno del cantiere in cui vengono eseguiti lavori edili, in maniera ben visibile, in fase di allestimento di cantiere e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'obbligatorietà della presenza del cartello di cantiere è dettata dalle disposizioni di legge, e più precisamente dall'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia), che prevede anche quali siano le informazioni che vi devono essere riportate, differenziandole in base alla tipologia di lavori (incarico da privati o appalti pubblici). La mancata esposizione comporta sanzioni pecunarie fino a 500 euro a carico della persona titolare del titolo autorizzativo. Sempre le disposizioni di legge stabiliscono le dimensioni che deve avere la cartellonistica di cantiere.
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Informazioni della cartellonistica di cantiere

Cartello in cantiere di costruzione La cartellonistica di cantiere deve obbligatoriamente contenere il nome del proprietario dell'immobile su cui vengono eseguiti i lavori, la tipologia di intervento da realizzare, gli estremi dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune in cui è collocato l'immobile e le generalità dell'impresa incaricata dei lavori. Per quanto riguarda invece la parte tecnica deve essere riportato il nominativo del progettista architettonico, di quello strutturale e le generalità della persona incaricata del controllo dell'impianto elettrico, oltre al nominativo del coordinatore lavori. Non devono poi mancare le generalità del Direttore dei Lavori e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, da non confondere con il responsabile della sicurezza, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08.

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    Cartellonistica di cantiere: informazioni aggiuntive lavori pubblici

    Cartello di cantiere appalto pubblico In caso di aggiudicazione in una gara di appalti pubblici l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà prevedere informazioni supplementari da riportare sulla cartellonistica di cantiere da apporre in prossimità dei lavori. Oltre alle informazioni previste anche per i lavori edili svolti per committenti privati, il cartello dovrà contenere anche l'importo totale dei lavori, suddiviso fra importi a base d'asta e oneri di sicurezza, diretti e indiretti. Inoltre dovrà riportare il ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'appalto e la durata prevista dei lavori. Un ultimo dato da inserire, ma non meno importante, è il nominativo del responsabile unico del procedimento. La mancanza anche di uno solo di questi elementi comporta sanzioni pecunarie anche piuttosto elevate da parte degli organi della Pubblica Amministrazione.


    Controlli cartellonistica di cantiere

    Cantiere edile L'obbligo di esposizione di regolare cartellonistica di cantiere era previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L.47/85, abrogato poi, insieme a tutte le disposizioni in materia, dal Testo Unico dell'Edilizia. Tuttavia proprio il Testo Unico l'ha riconfermato, prevedendone l'obbligatorietà all'articolo 27. I controlli sulla presenza in prossimità del cantiere, sulla visibilità e sulla regolarità delle informazioni riportate nella cartellonistica di cantiere sono affidati agli organi di vigilanza. Tuttavia la sua esposizione risulta importante anche per i cittadini, che hanno il diritto ad essere informati su che tipo di interventi verranno eseguiti e quali trasformazioni subirà il territorio. In caso di appalti pubblici, poi, il discorso è ancora più complesso. Trattandosi di denaro pubblico ogni componente della società ha diritto di sapere come ed in quale maniera viene impiegato. Per la legge sulla trasparenza è inoltre fondamentale che le Imprese che hanno partecipato ad un appalto pubblico possano venire a conoscenza delle modalità di aggiudicazione definitiva.




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