Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

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Cos'è la dichiarazione rispondenza impianto elettrico

A volte, in alcuni edifici può mancare la dichiarazione di conformità di un impianto tecnologico. Una mancanza che può comunque essere ovviata, grazie al ricorso ad un professionista abilitato. Come avviene nel caso della dichiarazione rispondenza impianto elettrico. Questo documento è stato introdotto per effetto del Decreto Ministeriale 37, risalente al 2008 e si rende necessario per tutti gli impianti precedenti a quel provvedimento. Mentre per gli impianti successivi vale esclusivamente la dichiarazione di conformità. In pratica essa può rendersi necessaria nel caso in cui non sia stata mai rilasciata la dichiarazione di conformità, sia stata smarrita o non più rintracciabile per un qualsiasi motivo. Si tratta di una operazione assolutamente necessaria al fine di limitare i rischi derivanti dalle non perfette condizioni degli impianti.

Quando serve la dichiarazione di rispondenza

Il decreto 37 del 2008 ha in pratica preso il posto della legge 46, entrata a sua volta in vigore nel marzo del 1990. Essa prescriveva che ogni impianto elettrico dovesse essere in conformità con le normative CEI UNI in vigore. Con questa legge, tutti i professionisti del ramo dovevano perciò riferirsi a criteri comuni nella installazione degli impianti. Per gli impianti risalenti al periodo precedente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, attualmente esiste l'obbligo di avere la dichiarazione di conformità solo ove siano stati effettuati interventi dopo il ventisette marzo del 2008 richiedendo l'aumento della potenza indicata nel contratto di fornitura, oppure nel caso in cui la stessa pareggi o ecceda i sei kW. Non sono però questi i soli casi in cui si rende necessaria la dichiarazione di rispondenza.

La dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti tra il 1990 e il 2008

Nel periodo intercorso tra il tredici marzo del 1990 e il ventisette marzo del 2008, ovvero tra l'approvazione della legge 46 e la sua successiva sostituzione con il decreto ministeriale 37, la dichiarazione di rispondenza diventa necessaria solo ove si siano effettuati lavori sull'impianto o sia stata fatta domanda per l'aumento della potenza erogata dal fornitore, oppure la stessa ecceda i sei kW. Con l'arrivo del decreto ministeriale del 2008, la dichiarazione rispondenza impianto elettrico è andata in pratica in soffitta, sostituita da quella che prevede la conformità. Va peraltro ricordato che in questo secondo caso, la documentazione si rende necessaria solo ove l'impianto elettrico sia stato oggetto di lavori in una data successiva al ventisette marzo del 2008 e si decida di aumentare la potenza disponibile, oppure nel caso in cui la stessa sia pari o eccedente i sei kW.

Le verifiche visive e le prove strumentali

La dichiarazione di rispondenza degli impianti, deve essere accompagnata da una serie di verifiche visive e prove di carattere strumentale, la cui effettuazione deve essere esplicitamente riportata sull'atto. Le verifiche visive debbono in pratica assicurare la presenza di una lunga serie di dispositivi di protezione, mentre le prove strumentali sono tese ad assicurarne il perfetto funzionamento. Questi dati costituiscono il primo allegato, cui ne va aggiunto un secondo riportante lo schema dell'impianto in grado di evidenziare i componenti principali, con le relative specifiche. Questa è la parte strettamente tecnica e ad essa si va infine ad aggiungere una dichiarazione sottoscritta dal tecnico, il quale deve peraltro svolgere la mansione di responsabile all'interno della sua impresa, abilitata nell'impiantistica elettrica, da non meno di cinque anni.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza principale tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza?
    La dichiarazione di conformità si applica agli impianti realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008, attestando che l'esecuzione rispetta le norme tecniche vigenti. Al contrario, la dichiarazione di rispondenza riguarda gli impianti esistenti antecedenti a tale data (o comunque privi della certificazione originale) e certifica che l'impianto, nelle sue condizioni attuali, è idoneo all'uso senza presentare rischi immediati. Mentre la conformità verifica la corretta installazione nuova, la rispondenza valuta l'idoneità di un impianto preesistente attraverso verifiche visive e prove strumentali.
  • Quando è obbligatorio richiedere la dichiarazione di rispondenza per un impianto elettrico esistente?
    L'obbligo sorge principalmente in tre situazioni: quando manca la dichiarazione di conformità originale (smarrita o mai rilasciata), quando si richiede un aumento della potenza contrattuale superiore ai 6 kW, o quando si eseguono interventi significativi sull'impianto preesistente. In particolare, se l'impianto risale a prima del 2008 e si vuole potenziare la fornitura oltre la soglia dei 6 kW, il fornitore richiederà questa documentazione per garantire la sicurezza dell'installazione prima di attivare la nuova potenza.
  • Chi è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
    Solo un tecnico qualificato e iscritto al relativo albo professionale può rilasciare questo documento. Il professionista deve agire come responsabile dell'intervento e possedere almeno cinque anni di esperienza nell'impiantistica elettrica. È fondamentale verificare che il tecnico sia abilitato specificamente per gli impianti elettrici, poiché la firma attesta la regolarità delle verifiche effettuate e la sicurezza complessiva dell'installazione, assumendosi la responsabilità civile e penale relativa alla dichiarazione resa.
  • Cosa includono le verifiche necessarie per ottenere la dichiarazione?
    Per rilasciare la dichiarazione, il tecnico deve effettuare due tipi di accertamenti: verifiche visive e prove strumentali. Le verifiche visive controllano la presenza e lo stato dei dispositivi di protezione (come interruttori differenziali e magnetotermici), mentre le prove strumentali misurano parametri tecnici per assicurarsi che tali dispositivi funzionino perfettamente. I risultati devono essere documentati in allegati specifici, inclusi uno schema dettagliato dell'impianto con i componenti principali e i dati delle misurazioni effettuate.