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Il decreto 37 del 2008 ha in pratica preso il posto della legge 46, entrata a sua volta in vigore nel marzo del 1990. Essa prescriveva che ogni impianto elettrico dovesse essere in conformità con le normative CEI UNI in vigore. Con questa legge, tutti i professionisti del ramo dovevano perciò riferirsi a criteri comuni nella installazione degli impianti. Per gli impianti risalenti al periodo precedente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, attualmente esiste l'obbligo di avere la dichiarazione di conformità solo ove siano stati effettuati interventi dopo il ventisette marzo del 2008 richiedendo l'aumento della potenza indicata nel contratto di fornitura, oppure nel caso in cui la stessa pareggi o ecceda i sei kW. Non sono però questi i soli casi in cui si rende necessaria la dichiarazione di rispondenza.
Nel periodo intercorso tra il tredici marzo del 1990 e il ventisette marzo del 2008, ovvero tra l'approvazione della legge 46 e la sua successiva sostituzione con il decreto ministeriale 37, la dichiarazione di rispondenza diventa necessaria solo ove si siano effettuati lavori sull'impianto o sia stata fatta domanda per l'aumento della potenza erogata dal fornitore, oppure la stessa ecceda i sei kW. Con l'arrivo del decreto ministeriale del 2008, la dichiarazione rispondenza impianto elettrico è andata in pratica in soffitta, sostituita da quella che prevede la conformità. Va peraltro ricordato che in questo secondo caso, la documentazione si rende necessaria solo ove l'impianto elettrico sia stato oggetto di lavori in una data successiva al ventisette marzo del 2008 e si decida di aumentare la potenza disponibile, oppure nel caso in cui la stessa sia pari o eccedente i sei kW.
La dichiarazione di rispondenza degli impianti, deve essere accompagnata da una serie di verifiche visive e prove di carattere strumentale, la cui effettuazione deve essere esplicitamente riportata sull'atto. Le verifiche visive debbono in pratica assicurare la presenza di una lunga serie di dispositivi di protezione, mentre le prove strumentali sono tese ad assicurarne il perfetto funzionamento. Questi dati costituiscono il primo allegato, cui ne va aggiunto un secondo riportante lo schema dell'impianto in grado di evidenziare i componenti principali, con le relative specifiche. Questa è la parte strettamente tecnica e ad essa si va infine ad aggiungere una dichiarazione sottoscritta dal tecnico, il quale deve peraltro svolgere la mansione di responsabile all'interno della sua impresa, abilitata nell'impiantistica elettrica, da non meno di cinque anni.
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